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Il contratto concluso da un solo comproprietario obbliga anche gli altri

DOMANDA: Alcune settimane ho formulato per iscritto una proposta di locazione commerciale ai tre comproprietari di un negozio che mi interessa. Mi ha risposto uno di loro firmando per accettazione la mia proposta. Ieri mi ha contattato un altro dei comproprietari dicendomi che non me lo affittano più perché hanno trovato da vendere l’immobile. Possono farlo?

COSA DICE LA LEGGE: Dalla descrizione dei fatti, parrebbe che lei abbia diritto ad agire nei confronti dei comproprietari dell’immobile al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di concludere il contratto di locazione.

Con una sentenza emessa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione nel 2012 (la n. 11136/2012), infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, in casi analoghi a quello proposto, vige la presunzione per cui il singolo comproprietario agisca sempre al fine di favorire l’arricchimento del patrimonio di tutti gli altri comproprietari, e quindi anche nel loro specifico interesse.

D’altra parte, l’altro contraente – in questo caso lei – non può certamente essere tenuto a conoscere le dinamiche interne ed i rapporti intercorrenti tra i singoli comproprietari, e conseguentemente la manifestazione di assenso alla conclusione del contratto da parte di uno solo dei locatori sarà sufficiente, non necessitando plurime sottoscrizioni.

La prima conseguenza è che eventuali divergenze circa l’amministrazione del bene in comproprietà potranno, semmai, trovare soluzione unicamente nel rapporto interno tra i singoli comproprietari, ma la circostanza non potrà certamente investire i diritti del conduttore.

Ma v’è di più. Proprio in quanto non firmatari del contratto di locazione, gli altri comproprietari non potranno neppure far valere nei confronti del conduttore eventuali diritti contrattuali, rimanendo quest’ultima facoltà appannaggio esclusivo del solo locatore firmatario.

Pertanto, si potrà, come anticipato, agire per ottenere l’adempimento del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2932 del Codice Civile, e in questo senso si consiglia di rivolgersi ad un legale per approntare la migliore e più efficace azione giudiziale.

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